È l'annotazione dell'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario nel Registro informatico dei protesti (art. 4, comma 1, della L. 77/1955 e successive modificazioni). La norma prevede che il debitore può ottenere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Registro informatico dei protesti se, oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario o dell’assegno protestato, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.
L'interessato deve presentare domanda (modulistica 4) soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro e al versamento di 8 euro (per ogni titolo) per diritti di segreteria con le stesse modalità viste sopra per la cancellazione per pagamento.
Alla domanda va allegato il titolo in originale quietanzato e relativo atto di protesto.
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