(art. 17, comma 6-bis, della L. 108/1996 e successive modificazioni)
La norma prevede che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico. La riabilitazione è accordata dal Tribunale del luogo di residenza del debitore protestato.
La riabilitazione è accordata per il protesto sia di effetti cambiari che di assegni.
Nota per gli assegni postali
Per gli assegni postali il Tribunale competente è sempre quello del luogo di residenza del protestato, ma la domanda di cancellazione va presentata alla Camera di Milano o Roma (consultare visura protesti). La Camera di Commercio di Cremona può fornire le visure protesti ed i modelli per la cancellazione presso le citate Camere.
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