(art. 4, comma 2, della L. 77/1955 e successive modificazioni)
La norma prevede che la domanda di cancellazione possa essere presentata da:
Il potere di cancellazione attribuito alla Camera di Commercio riguarda le ipotesi di illegittimità o di erroneità del protesto in quanto tale, cioè i motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto quali l'errore nell'indicazione del debitore, nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista, nella pubblicazione di protesto levato nei confronti del trattario non accettante (per cambiale tratta) e simili. L'ente camerale non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili).
L'interessato deve presentare domanda, (modulistica 2) soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro e al versamento di 8 euro (per ogni titolo) per diritti di segreteria con le stesse modalità viste sopra per la cancellazione per pagamento.
Anche i pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito possono presentare la domanda quando hanno proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Alla domanda vanno allegati:
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