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Cancellazione per avvenuto pagamento dell'effetto cambiario

(art. 4, comma 1, della L. 77/1955 e successive modificazioni)

La norma prevede che il debitore ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti se, entro 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

La norma è applicabile solo alle cambiali e ai vaglia cambiari e non agli assegni.

La sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2003, n. 70 ha infatti ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra il traente di un assegno bancario e il debitore cambiario, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della L.. 77/1955, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.

 

Requisiti

Il diritto del protestato alla cancellazione del proprio nome dal Registro è subordinato al verificarsi di tre condizioni:

  • il pagamento deve avvenire entro 12 mesi dalla levata del protesto
  • il protesto deve riguardare vaglia cambiari o tratte accettate e non assegni;
  • il pagamento deve comprendere anche gli interessi maturati e le spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

Che cosa fare

L'interessato deve presentare domanda, (modulistica 1) soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro  e al versamento di  8 euro (per ogni titolo)  per diritti di segreteria:

  • indirizzata alla Camera di Commercio di Cremona;
  • compilata e firmata in originale dall'interessato, cioè da colui che ha subito il protesto;
  • presentata all'Ufficio Protesti:
    • personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un suo documento di identità;
    • oppure da un terzo incaricato dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità sia dell’incaricato che dell’interessato.

Alla domanda vanno allegati:

  • effetto in originale quietanzato e relativo atto di protesto in originale.

Sono quietanzati i titoli che hanno

  •  il timbro "pagato" e data di pagamento apposto dalla Banca o dall'Ufficiale levatore sul retro;
  •  la dichiarazione del pagamento con la data in cui è stato effettuato rilasciata dal creditore, accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante.

 


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