(art. 4, comma 1, della L. 77/1955 e successive modificazioni)
La norma prevede che il debitore ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti se, entro 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.
La norma è applicabile solo alle cambiali e ai vaglia cambiari e non agli assegni.
La sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2003, n. 70 ha infatti ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra il traente di un assegno bancario e il debitore cambiario, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della L.. 77/1955, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.
Il diritto del protestato alla cancellazione del proprio nome dal Registro è subordinato al verificarsi di tre condizioni:
L'interessato deve presentare domanda, (modulistica 1) soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro e al versamento di 8 euro (per ogni titolo) per diritti di segreteria:
Alla domanda vanno allegati:
Sono quietanzati i titoli che hanno
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