Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 42961 del 22 dicembre 2021 ha confermato per l'anno 2022 la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.
Per il triennio 2020-2022 è stato autorizzato l'aumento del 20% delle misure del diritto annuale.
Gli importi determinati sono i seguenti:
SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE |
IMPORTI in euro |
|
|
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
52,80* Arr. 53 |
10,56* cad. Arr. 11 |
Società semplici agricole |
60 |
12 cad. |
Società semplice non agricola |
120 |
24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) |
120 |
24 cad. |
Unità locali di imprese estere |
- |
66 |
Soggetti iscritti solo al REA |
18 |
- |
SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE |
IMPORTI in euro |
|
|
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali |
120 |
24 |
Società cooperative |
120 |
24 |
Consorzi |
120 |
24 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) |
120 |
24 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) |
120 |
24 |
Gli importi sopra riportati sono stati calcolati con la riduzione del 50% e con l’aumento del 20% .
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.
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