Diritto annuale 2024 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2024
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023 , ha confermato per l'anno 2024 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2023. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23 febbraio 2023).
Gli importi determinati sono i seguenti:
1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese
Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2024 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.
TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE |
IMPORTI in euro |
|
|
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
52,80 arr. 53 |
10,56 cad. arr. 11 |
Società semplici agricole |
60 |
12 cad. |
Società semplice non agricola |
120 |
24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) |
120 |
24 cad. |
Unità locali di imprese estere |
- |
66 |
Soggetti iscritti solo al REA |
18 |
- |
2. Come calcolare l'importo dovuto
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2024, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
|
Solo SEDE |
Sede + 1 UL |
Solo 1 UL |
Sede + "n" UL |
"n" UL |
Dovuto |
52,80 |
52,80+10,56 |
10,56 |
52,80+10,56x"n"UL |
10,56x"n"UL |
Da versare |
53,00 |
63,00 |
11,00 |
Totale arrotondato all'euro |
Totale arrotondato all'euro |
3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2023 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).
4. Come calcolare l'importo dovuto
Al fatturato complessivo realizzato nel 2023 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
Tabella aliquote
Scaglioni di fatturato |
Misura fissa e aliquote |
|
da euro |
a euro |
|
0 |
100.000,00 |
euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
|
0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |
L’importo dovuto si determina nel seguente modo:
a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).
b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.
c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.
d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.
e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:
Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto + maggiorazione del 20% = importo da arrotondare
Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.
5. Termini per il versamento
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 1 luglio 2024, ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
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